Art. 3
3 / 29In vigore dal 1 mag 1948
Il comma quinto dell' del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall' del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, e sostituito dall' del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:
"Per le imposte stabilite sul valore questo è determinato al 1 dicembre e al 1 giugno di ogni anno, sulla media dei prezzi dei trimestre precedente, da una commissione provinciale nominata e presieduta dal prefetto e composta come appresso:
un rappresentante del Comune capoluogo;
un rappresentante dei Comuni minori;
un rappresentante della Camera di commercio;
il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione;
un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale;
un rappresentante del Comitato provinciale dei prezzi;
un rappresentante nell'Ispettorato provinciale agrario".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-3