Art. 29

Art. 29

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In vigore dal 1 mag 1948
Le disposizioni degli hanno effetto dal 1 gennaio 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 26 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - SCELBA - DEL VECCHIO - TUPINI - SEGNI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 105. - FRASCA
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