Art. 27

Art. 27

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In vigore dal 14 feb 1951
Per i Comuni della provincia di Gorizia che non possono raggiungere il pareggio economico dei propri bilanci con i mezzi previsti dall'art. 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, può essere autorizzata, limitatamente all'anno 1948, con la procedura di cui al precedente , la concessione di contributi in capitale da parte dello Stato in misura che non potrà in nessun caso superare l'importo di quelli concessi per l'anno 1947.

Note all'articolo

  • La L. 9 dicembre 1950, n. 1115 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci dei Comuni della provincia di Gorizia hanno effetto anche per l'anno 1949."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-27