Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 1 mag 1948
Ai mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali, ai sensi dei precedenti , sono applicabili le disposizioni degli del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-23