Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 29 ago 1950
Per le Province i cui bilanci per l'esercizio 1947 abbiano conseguito il pareggio economico con l'intervento eccezionale dello Stato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, e che non siano in grado di assicurare il pareggio economico dei bilanci stessi per l'anno 1948, nonostante i provvedimenti di cui all'articolo precedente, possono essere autorizzate, anche per tale esercizio, ai fini di assicurare il pareggio predetto, l'assegnazione di contributi in capitale da parte dello Stato e l'assunzione di mutui da parte degli enti. Il contributo in capitale non potrà in nessun caso superare l'importo di quello concesso per l'anno 1947. I provvedimenti eccezionali di cui ai comma precedenti sono adottati in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Note all'articolo

  • La L. 30 luglio 1950, n. 574 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 22 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci delle province gravemente deficitarie, hanno effetto anche per l'anno 1949."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-22