Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 apr 1968
Il 67 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse è devoluto ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione. Al versamento ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti provvedono le Intendenze di finanza competenti per territorio entro il trimestre successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione trimestrale di riparto predisposta dalla Società italiana degli autori ed editori, previo accertamento dell'eseguito versamento in Tesoreria da parte della Società stessa dei diritti erariali riscossi in ciascun mese del trimestre e versati in Tesoreria entro i termini e con le modalità previste da apposita convenzione. Al versamento ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti, riscossi in ciascun mese, provvedono le Intendenze di finanza competenti per territorio entro il secondo mese successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione di reparto predisposta dalla Società italiana degli autori ed editori, previo accertamento dell'eseguito versamento in tesoreria da parte della Società stessa dei diritti erariali riscossi nel mese precedente.

Note all'articolo

  • La L. 26 novembre 1955, n. 1109 come modificata dalla L. 20 dicembre 1959, n. 1102 ha disposto (con l'art. 3) che "E' elevata al 75 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai Comuni a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, al netto degli aggi spettanti all'Ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione."
  • La L. 26 novembre 1955, n. 1109 come modificata dalla L. 14 marzo 1968, n. 318 ha disposto (con l'art. 3) che "E' elevata al 78 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai comuni a norma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificato dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-2