Art. 19
19 / 29In vigore dal 1 mag 1948
Per i Comuni gravemente danneggiati da eventi bellici, compresi nei decreti emanati dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, e dell'ultimo comma dell'art. 49 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ed i cui bilanci, per gli anni 1948 e 1949, non possono raggiungere il pareggio economico con i mezzi previsti dall'art. 332 del testo unico 3 marzo 1934, numero 383 e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere autorizzate, anche per tali esercizi, ai fini di assicurare il pareggio predetto, la concessione di contributi in capitale da parte dello Stato e l'assunzione di mutui da parte degli enti.
Il contributo in capitale non potrà in nessun caso superare l'importo di quello concesso per l'anno 1947.
Storico versioni
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