Art. 17
17 / 29In vigore dal 1 mag 1948
La lettera d) dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall' del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212, è sostituita dalla seguente:
"d) due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e due rappresentanti delle Amministrazioni comunali, designati dal Ministro per l'interno".
Nello stesso art. 329, come sopra sostituito, è inserita, dopo la lettera e), la seguente lettera:
"f) un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori, uno della Confederazione generale italiana del commercio ed uno della Confederazione generale dell'industria italiana".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-17