Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 1 mag 1948
L'art. 292 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente: "Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta la denuncia di cui all'art. 274 del presente testo unico, è soggetto ad una sopratassa pari al terzo del tributo dovuto per un anno. Chiunque abbia presentato una denuncia infedele, in guisa da sottrarsi ad un quarto almeno dell'imposta o tassa dovuta, è soggetto ad una sopratassa pari ad un terzo della differenza tra il tributo effettivamente dovuto per l'anno e quello che sarebbe stato applicabile in base alla dichiarazione fatta. Quando l'accertamento o la rettifica sono definiti mediante accordo tra l'Amministrazione e il contribuente prima che sia intervenuta alcuna decisione della Commissione comunale, la sopratassa per omessa denuncia è commisurata al tributo dovuto in base all'accordo ed è ridotta alla metà di quella che sarebbe stata applicabile a norma del primo comma del presente articolo, mentre la sopratassa per infedele denuncia è annullata".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-16