Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 1 mag 1948
Il secondo comma dell'art. 283 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente: "La Giunta provinciale amministrativa provvede, di regola, sui ricorsi non prima di venti e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione; può avvalersi della facoltà indicata nell'art. 280 (primo comma) e deve sentire il ricorrente ed il rappresentante dell'Amministrazione comunale quando ne abbiano fatta esplicita richiesta nel ricorso o nelle controdeduzioni".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-15