Art. 14
14 / 29In vigore dal 1 mag 1948
Il primo comma dell'art. 283 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente art. 282 è istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una sezione speciale per i tributi locali.
La detta sezione speciale dura in carica quattro anni e si compone: del prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede;
del vice prefetto ispettore o del ragioniere capo di prefettura, ispettore;
dell'intendente di finanza;
di un consigliere di prefettura designato dal prefetto;
di un funzionario dell'Intendenza di finanza designato dall'intendente;
di un rappresentante dei Comuni nominato dal prefetto e di un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro;
di tre membri effettivi e tre supplenti scelti fra persone esperte in materia giuridica amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della Deputazione provinciale approvata dal prefetto;
di due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura.
Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.
I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-14