Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 1 mag 1948
All'art. 276 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma: "È tuttavia consentito di protrarre l'esecuzione dei suddetti adempimenti alla data del trenta giugno dell'esercizio successivo. In tale ipotesi, dalla stessa data del trenta giugno decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261#art-11