Art. 9
9 / 21In vigore dal 16 giu 1948
Se la deliberazione del commissario è accettata dall'interessato, o non è impugnata nel termine di cui al primo comma, del precedente , il commissario ne dà comunicazione al Ministro per il tesoro ed al Ministro interessato, per la esecuzione da effettuarsi con apposito decreto del Ministro per il tesoro.
La deliberazione del commissario, divenuta esecutiva per accettazione, mancata impugnazione o concessione di esecuzione provvisoria a termini del comma successivo, costituisce titolo per la iscrizione ipotecaria a garanzia del credito dello Stato eventualmente con essa riconosciuto.
La impugnazione della deliberazione del commissario ne sospende l'esecuzione, ma nel caso che ne ravvisi la necessità e l'opportunità, il Ministro per il tesoro di concerto col Ministro competente, può disporne l'esecuzione totale o parziale mediante decreto anche in pendenza del termine per la impugnazione e durante il giudizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-9