Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 16 giu 1948
La deliberazione del commissario è notificata all'interessato, il quale potrà impugnarla innanzi al Consiglio di Stato per illegittimità entro il termine di sessanta giorni dalla notifica. Entro lo stesso termine potranno essere proposte, in contradditorio del Ministero del tesoro, avanti il Tribunale di Roma, le azioni relative alla liquidazione e agli indennizzi di cui alla lettera e) del precedente e ogni altra azione conseguente alla violazione di diritti in dipendenza dei provvedimenti adottati dal commissario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-8