Art. 4
4 / 21In vigore dal 16 giu 1948
Agli effetti del presente decreto la denominazione "contratti di guerra" comprende oltre i contratti stipulati ed approvati anche quelli soltanto stipulati, nonché gli impegni sommari, le ordinazioni, i provvedimenti di autorità e simili, comunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra, ferme restando le disposizioni delle leggi sulle requisizioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-4