Art. 2
2 / 21In vigore dal 10 nov 1981
Ad assistere il commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto di un magistrato dell'ordine giudiziario, di un magistrato del Consiglio di Stato, di un magistrato della Corte dei conti, di un avvocato dello Stato, tutti di grado non inferiore al 4°, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, di un funzionario della Direzione generale del Tesoro, di un funzionario del Ministero dell'industria e commercio di grado non inferiore al 6°, di un funzionario per ciascuna delle amministrazioni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di due rappresentanti dell'industria designati dal Ministero dell'industria e commercio.
Il Comitato è presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati che ne fanno parte che potrà farsi sostituire da altro membro magistrato.
Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno sette membri e semprechè vi partecipino un magistrato e un rappresentante dell'industria.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
Qualora il commissario non ritenga opportuno di attenersi in tutto od in parte alle deliberazioni del Comitato, dovrà motivare nel decreto di liquidazione le ragioni del diverso provvedimento.
Note all'articolo
- La L. 22 ottobre 1981, n. 593 ha disposto (con l'art. 18) che "Sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ed il comitato, istituiti, rispettivamente, con gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-2