Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 16 giu 1948
Il commissario può disporre le indagini e gli accertamenti che ritenga necessari e delegarne la esecuzione ad uno o più componenti del Comitato che lo assiste o dell'ufficio di segreteria, con la eventuale assistenza di esperti all'uopo incaricati dal commissario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-14