Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 16 giu 1948
La denuncia è trasmessa a cura della segreteria del Commissariato all'Amministrazione interessata, perché ne completi la documentazione e senza ritardo la restituisca con le proposte di sistemazione e di liquidazione. Qualora la documentazione sia andata in tutto o in parte distrutta o smarrita per fatti di guerra o per cause connesse allo stato di guerra, il commissario decide se, in base ai documenti prodotti e ad ogni altro elemento che ritenga necessario caso per caso di richiedere, possa considerarsi raggiunta la prova della obbligazione. In questo caso la decisione del commissario sostituisce il parere della Commissione prevista dall' del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-13