Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 16 giu 1948
Chiunque omette o altera scientemente nella denuncia dati a elementi essenziali in relazione ai nn. 3 e 5 dell', è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-12