Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 16 giu 1948
Decorso il termine indicato nel primo comma del precedente articolo, i diritti, le azioni e le ragioni che potevano competere al privato in relazione ai contratti di guerra non denunciati, si intendono ad ogni effetto decaduti. Chi provi di non aver potuto provvedere alla denuncia nei termini per assoluta impossibilità derivata dalla guerra, può presentare istanza di essere rimesso in termine fino a tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito la presentazione della denuncia. L'istanza è proposta al commissario che provvede sentito il Comitato di cui all' e l'Amministrazione interessata. I diritti, le azioni e le ragioni derivanti dal contratto non denunciato sono in ogni caso e per tutte le parti, colpiti da decadenza decorsi cinque anni dalla entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-11