Art. 10
10 / 21In vigore dal 16 giu 1948
Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i contratti di guerra non ancora definiti alla data suindicata dovranno essere denunciati al commissario dagli interessati.
La denuncia deve contenere distintamente per ogni contratto:
1) l'indicazione dell'autorità committente, della forma e della data del contratto;
2) la indicazione della natura e dell'oggetto del contratto, dei quantitativi, dei prezzi unitari e complessivi (specificando se i prezzi stessi sono da considerarsi provvisori o definitivi) e dei termini di adempimento effettivamente osservati;
3) la indicazione della specie e delle quantità delle materie prime ricevute dalle Amministrazioni committenti e di quelle ottenute per assegnazione relativamente ai vari contratti, specificando:
a) quelle delle quali non sia ancora eventualmente stato effettuato il pagamento;
b) quelle che non siano state impiegate nella esecuzione di contratti e l'uso fattone;
4) lo stato di avanzamento delle lavorazioni alla data della interruzione della esecuzione e della entrata in vigore del presente decreto;
5) la determinazione degli anticipi, dei contributi, degli acconti ricevuti relativamente ad ogni contratto e la indicazione delle rispettive date e dei crediti residuali, parimenti distinti per ogni contratto, nonché delle eventuali penalità già contestate;
6) l'estratto conto globale con la indicazione del credito complessivo, dell'eventuale debito verso lo Stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle successive anticipazioni ricevute ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, o di altre disposizioni.
Qualora le cifre esposte nell'estratto conto non risultino da accordi già definitivamente conclusi con le Amministrazioni committenti, ma rappresentino tanto una, somma presunta o pretesa, la ditta denunciante è tenuta ad indicare specificatamente gli elementi presi a base del calcolo e la documentazione relativa;
7) la indicazione delle eventuali indennità riscosse per danni di guerra e delle eventuali denuncie presentate per tale titolo;
8) tutte le altre indicazioni che la ditta ritenga utili per dimostrare il proprio credito.
La denuncia, corredata di un elenco dei documenti allegati, deve essere presentata alla segreteria del Commissariato in triplice esemplare, uno dei quali è restituito alla ditta a prova di ricevuta.
La denuncia può essere presentata dall'Amministrazione, qualora vi abbia interesse, anche dopo scaduto il termine di centottanta, giorni di cui al primo comma del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-10