Art. 1
1 / 2In vigore dal 11 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
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Al comma 3, dell' del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, le parole: "presso la Direzione generale del tesoro" sono sostituite dalle parole: "presso la Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;388#art-1