Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 26 apr 1948
Al pagamento degli acconti liquidati con deliberazioni della Commissione di cui agli articoli precedenti, rese esecutive dal Ministro per il tesoro, provvede l'intendenza di finanza di Roma con fondi accreditati
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;329#art-5