Art. 2
2 / 6In vigore dal 26 apr 1948
La Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per i danni di guerra o da un suo delegato, è composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello, di tre funzionari, anche a riposo, di grado non inferiore al sesto, e di due cittadini non impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, da nominarsi, quali rappresentanti dei danneggiati, su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;329#art-2