Art. 1
1 / 6In vigore dal 12 apr 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
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È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori già italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia.
Gli acconti sono concessi per le medesime categorie di beni, nelle stesse misure e con le stesse limitazioni e modalità, osservate queste ultime per quanto è possibile, stabilite per la concessione di acconti ai danneggiati del territorio nazionale.
Sono considerate tempestive le domande presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi 6 settembre 1946, n. 226, e 9 ottobre 1946, n. 276, ma non oltre il 31 dicembre 1948.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;329#art-1