Art. 1
1 / 2In vigore dal 6 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
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Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con suoi decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale disposto dall' del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.
La somministrazione di detto aumento avrà luogo gradualmente entro il 30 giugno 1948.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;213#art-1