Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzato per l'esercizio finanziario 1947-48 un contributo di L. 15.012.000 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;195#art-8