Art. 7

Art. 7

7 / 18
In vigore dal 15 apr 1948
Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1947-48, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;195#art-7