Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 15 apr 1948
il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali, i fondi iscritti ai capitoli numeri 339 e 340 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948.
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