Art. 12
12 / 18In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata per l'esercizio finanziario 1947-48 una assegnazione di L. 10.000.000 a favore del Comitato nazionale pro-vittime politiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;195#art-12