Art. 10

Art. 10

10 / 18
In vigore dal 15 apr 1948
Per l'esercizio finanziario 1947-48 l'assegnazione a favore dell'Istituto Centrale di Statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, è autorizzata in L. 327.288.000. Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di L. 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di L. 150.000 prevista dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;195#art-10