Art. 10
10 / 18In vigore dal 15 apr 1948
Per l'esercizio finanziario 1947-48 l'assegnazione a favore dell'Istituto Centrale di Statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, è autorizzata in L. 327.288.000.
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di L. 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di L. 150.000 prevista dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;195#art-10