Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 15 apr 1948
È confermata per l'esercizio 1947-48 la validità della autorizzazione al Ministro per le finanze e tesoro concessa con l'art. 12 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31 e con l' del decreto legislativo Presidenziale 24 ottobre 1946, n. 467, di provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione dei predetti provvedimenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 137. - FRASCA
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