Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 apr 1948
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1947-48 le seguenti assegnazioni straordinarie: L. 350.000.000 per spese relative a servizi e prestazioni della Marina mercantile dipendenti dalla guerra; L. 2.000.000 per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dalla guerra; L. 80.000.000 per spese di gestione del naviglio noleggiato o requisito. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 134. - FRASCA
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