Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 15 nov 1949
Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale di riscontro della Corte dei conti presso le Ferrovie dello Stato, stabilito nella misura di L. 120.000 dall' della legge 9 luglio 1905, n. 361, è elevato a L. 6.000.000.

Note all'articolo

  • La L. 23 ottobre 1948, n. 1255 ha disposto (con l'art. 5) che "Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale di riscontro della Corte dei conti presso le ferrovie dello Stato, stabilito nella misura di L. 6.000.000 dall'art. 6 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 186, e' elevato a L. 7.000.000".
  • La L. 31 ottobre 1949, n. 776 ha disposto (con l'art. 5) che "Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale di riscontro della Corte dei conti presso le ferrovie dello Stato, stabilito nella misura di lire 6.000.000 dall'art. 6 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 186, e' elevato a lire 7.000.000".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;186#art-6