Art. 5
5 / 7In vigore dal 15 apr 1948
Il Ministro per i trasporti, previa intesa di volta in volta, con il Ministro per le finanze e il tesoro, è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 1947-48, al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, compensi speciali per prestazioni eccezionali, rese oltre il normale orario di servizio, il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.
Per la concessione di detti compensi, che saranno imputati ad apposito capitolo istituito nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non potrà superarsi, per ogni trimestre, un quarto del relativo fondo inscritto in bilancio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;186#art-5