Art. 3
3 / 7In vigore dal 15 apr 1948
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese concernenti l'esercizio dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità al bilancio allegato al presente decreto. (Appendice n. 1).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;186#art-3