Art. 7
7 / 9In vigore dal 15 apr 1948
Le somme inscritte nel fondo a disposizione -- istituito in rapporto ad autorizzazioni di spese non ripartite già disposte con singoli provvedimenti legislativi o contenute nel presente decreto di approvazione dell'annesso stato di previsione - saranno assegnate ai capitoli di parte straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere o per la revisione dei prezzi.
I prelevamenti da tale fondo e le assegnazioni suindicate, verranno disposti con decreti del Ministro per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;185#art-7