Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 15 apr 1948
Le somme inscritte nel fondo a disposizione -- istituito in rapporto ad autorizzazioni di spese non ripartite già disposte con singoli provvedimenti legislativi o contenute nel presente decreto di approvazione dell'annesso stato di previsione - saranno assegnate ai capitoli di parte straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere o per la revisione dei prezzi. I prelevamenti da tale fondo e le assegnazioni suindicate, verranno disposti con decreti del Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;185#art-7