Art. 4
4 / 9In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata la spesa di L. 132.500.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche e da leggi speciali ivi compresi il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato col regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144, nonché la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;185#art-4