Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.
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