Art. 5
5 / 7In vigore dal 15 apr 1948
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'art. 18 della, legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 del presente decreto.
I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'art. 41 del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;181#art-5