Art. 4
4 / 7In vigore dal 15 apr 1948
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 19 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie o di beneficenza, e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.
I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;181#art-4