Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . È autorizzata la spesa di lire cento milioni per provvedere, a norma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354, all'impianto dei cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano.
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