Art. 2

Art. 2

2 / 3
In vigore dal 17 mag 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-24;452#art-2