Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 17 marzo 1948:
Articolo unico.
Il termine stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, per la presentazione delle domande dirette al conseguimento di prestazioni sanitarie ed economiche da parte dei cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale a carico di istituti assicuratori germanici è prorogato di mesi sei.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - FANFANI - SFORZA - DEL VECCHIO - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 233. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;411#art-1