Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 18 mag 1948
Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e di previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, le norme di attuazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 23 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO - PELLA - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 192. - FRASCA
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