Art. 7
7 / 9In vigore dal 27 apr 1948
La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria terrà una contabilità per le operazioni inerenti alla applicazione del presente decreto e per quelle dipendenti dalla applicazione del decreto legislativo 17 ottobre 1947, n. 1134.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;328#art-7