Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 27 apr 1948
È autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per conto della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, dei fondi necessari per gli oneri che deriveranno dall'applicazione del presente decreto. L'anticipazione sarà fatta senza gravame d'interessi. Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme occorrenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;328#art-6