Art. 3
3 / 9In vigore dal 27 apr 1948
Quando sia intervenuta l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponderà altresì agli operai dipendenti dalle imprese suindicate, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuto entro tre mesi dall'apertura del fallimento, dall'inizio della liquidazione coatta amministrativa, o dall'amministrazione controllata o dalla procedura di concordato preventivo:
a) per i primi 30 giorni successivi alla data del licenziamento, una indennità pari ai due terzi della retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali e gli assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa di integrazione;
b) per i successivi 150 giorni l'indennità e l'assegno integrativo di disoccupazione previsto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, e successive modificazioni, per gli aventi diritto alle prestazioni della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione previsto dal decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per coloro che posseggono soltanto il requisito minimo di contribuzione previsto dall' del citato decreto n. 373.
Il trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) sostituisce ad ogni effetto quello previsto dalle disposizioni vigenti per la disoccupazione involontaria e cessa, dalla data in cui il lavoratore abbia trovato altra occupazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;328#art-3