Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 apr 1948
La Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria può essere autorizzata ad effettuare i pagamenti previsti nell'articolo precedente nel caso di fallimento, di liquidazione coatta, amministrativa, di amministrazione controllata dell'impresa, e di procedura di concordato preventivo. L'autorizzazione è accordata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria e il commercio, quando, a loro giudizio insindacabile, al verificarsi del dissesto dell'impresa abbia concorso, in modo preponderante, a seguito della cessazione dello stato di guerra, il riafflusso sul mercato nazionale di combustibili solidi stranieri di maggior rendimento e venduti a prezzi politici. La facoltà di accordare le autorizzazioni previste dal comma, precedente può essere esercitata sino al 30 giugno 1948. Restano in ogni caso salvi gli effetti delle autorizzazioni accordate entro il termine predetto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;328#art-2