Art. 1
1 / 9In vigore dal 27 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione.
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per il bilancio e per l'industria e il commercio,
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
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Le retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle categorie degli impiegati e degli operai ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile, e dipendenti da imprese di estrazione di combustibili solidi del territorio nazionale, nonché le indennità che ad essi spettino nel caso di cessazione del rapporto di lavoro possono essere pagate, in sostituzione dell'imprenditore inadempiente, dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per i casi e con le modalità indicate negli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;328#art-1